Nonostante molti lo ignorino, la ricerca del tartufo deve avvenire secondo modalità precise. Analizziamo, ad esempio, quelle prescritte dalla Regione Piemonte, riportate in seno al DGR 5-13189, articolo 11.
norme per la ricerca e raccolta tartufi
- Utilizzo cane: Il cercatore deve essere obbligatoriamente accompagnato da un cane adeguatamente addestrato, non potendo, però, utilizzare più di due animali.
- Scavo: La perforazione del suolo deve avvenire mediante un qualunque attrezzo idoneo (vanghetta, zappino, vanghella o zappetta), in ogni caso dotato di una lama non più lunga di 8 centimetri e solo dopo che il cane abbia segnalato un punto, iniziando a scavare, e limitatamente allo stesso.
- Copertura: Non è solo buona norma (trovandosi, talvolta, su terreni non propri), ma anche obbligo di legge, una volta effettuato il buco, provvedere a ricoprirlo con la terra asportata, avendo cura di ripianare con cura la superfice del terreno
- Numero di buche: Le disposizioni regionali normano anche questo aspetto, indicando il divieto a operare scavi ulteriori oltre a quelli appositamente indicati dal cane, nè permessa è la lavorazione andante, anche manuale, del terreno.
- Divieto: È proibito raccogliere tartufi non indicati dall’animale, come altresì esemplari che risultino non maturi o avariati.
- Sanzioni:La mancata applicazione delle norme prescritte comporta le sanzioni previste dall’articolo 13 della L.R. 16/208
- La ricerca, naturalmente, deve comportare l’osservanza delle leggi ordinarie e il rispetto delle norme dela convivenza civile. Il massimo previsto di tartufi raccoglibili sono 2 kg, a meno che la cerca non avvenna all’interno di una tartufaia riconosciuta.